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giovedì 14 giugno 2012

Ridateci i CO.RE.CO. !

Nell'ordinamento italiano il comitato regionale di controllo (CORECO) era un organo della regione al quale erano attribuite funzioni di controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali quando fu attuato l'ordinamento regionale. Le Regioni hanno scelto, poi, di sopprimerli. Il COmitato REgionale di COntrollo esercitava il controllo di legittimità sugli atti delle provincie, dei comuni e degli altri enti locali. In casi determinati dalla legge poteva anche esercitare il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione. La legge 142/1990 abolì il controllo di merito e ridusse gli atti sottoposti a controllo di legittimità, rendendolo obbligatorio solo per le deliberazioni riservate alla competenza del consiglio (art. 45). Gli atti sottoposti a controllo di legittimità furono ulteriormente ridotti dall'art. 17, comma 33, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (cosiddetta Legge Bassanini-bis), poi recepito dall'art. 126 del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che limitò il controllo stesso a statutiregolamenti di competenza del consiglio, bilanci e rendiconti [....]. In un delirio di sempliciciottismo e senza rendersi conto che il principio  di responsabilità non è dei nostri politici nè di quegli aspiranti politici che sono i membri di una giunta comunale. Un esempio sono le ultime delibere assunte in seno alla amministrazione di San Nicola Arcella, un piccolo paese calabrese del ailimiti del Golfo di Policastro dichiarato nel 1970 bene ambientale da tutelare. Tra queste, in un recente consiglio comunale è stata presentata una ipotesi di convenzione da sottoscrivere con i concessionari dei lidi [......], che vi prego di leggere, che, a dir poco, mi sembra illeggittima se non addirittura eversiva.

Premesso che i balneari hanno una concessione come lidi e non come stabilimenti, che la concessione ha durata definita e limitata nel tempo, che l'applicazioni delle direttive europee conteplano la gara ad evidenza pubblica ad ogni rinnovo, che il bisogno di disporre di servizi igenici è sentita dai bagnanti, non sembra applicabile e ragionevole che la condizione posta che i gestori dei lidi, tutti, investano in proprio, che siano costretti a cedere il bene al comune e ancor più che il comuni si impegni a renderli esenti dal pagamento delle imposte (quali, per quanti anni, chi?) su una area soggetta a concessione periodica.
Riagionando a saldi chiusi, come purtroppo molti amministratori pubblici correntemente fanno. La disponibilità dell'amministrazione comunale ad accettare  il non pagamento di debiti tributari passati e futuri non rappresenta una esenzione ma una compensazione tra tributi comunque dovuti per legge ed equità e crediti di finanziamento per l'aver anticipato il costo dell'infrastruttura realizzata.
I servizi igenici  questi potrebbero comuni a più stabilimenti ed essere disposti sulle aree pubbliche attrezzate, per esempio le spiagge libere.
Probabilmente, visto che si sta aggiungendo, tra le righe, anche una autorizzazione ad allestire un laboratorio per ogni lido (ciòè un servizio di ristorazione), il tentativo è di rendere, surrettiziamente, la concessione permanente e di trasformare i lidi in stabilimenti.
In una logica di superamento dei vincoli legislativi esistenti rispetto alla messa a gara periodica della concessione e per favorire una attività di una urbanizzazione strisciante di spiaggie, quelle di San Nicola, sottoposte a vincolo. La tanto sospirata  San Nicola Marina !
Ma non basta. Per la delibera [.....] che è intitolata:
APPROVAZIONE SCHEMA CONVENZIONE TRA COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA E ALCUNI OPERATORI IN QUALITA' DI TITOLARI DI CONCESSIONI DEMANIALI PER RELIZZAZ. RETE IDRICA E FOGNARIA A SERVIZIO DEGLI STABIL. BALN. DEL. DI C.C. N. 24 DEL 01/06/2012 AMM.VO.
il consiglio delibera di:

Quanto comunicato [.......] è il clou dell'arroganza istituzionale di un vicesindaco, con delega al Turismo e alla Attuazione del Programma, che recentemente ha cooptato a se anche il ruolo di Responsabile dell'Ufficio Tributi ma che, come spesso accade in questi casi, nelle propie decisioni non si accorge  di mescolare le diverse funzioni, ognuna con il un proprio livello di responsabilità in questo caso amalgamandolo nella sua mal sentita funzione di vicesindaco. Il DL n° 267 18 agosto 2000 Testo Unico sul funzionamento degli enti locali, fatte salve specifiche deleghe, non riserva a questa figura altro che poteri di sostituzione del sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione.

Delibere senza senso comune scritte solo per disperazione. La disperazione di chi deve risolvere un problema che tocca gli interessi dei suoi propri elettori e che non ha la fantasia o il tempo materiale di trovare una soluzione nella legalità e che rispetti le indicazioni del programma con cui gli elettori li hanno eletti.
Delibere che una qualsiasi istituzione di controllo, per esempio il CORECO boccerebbe in pochi giorni.

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