Liquidare i fomitori entro 30 giomi. Al massimo 60, per la
Pubblica amministrazione. O più in là,
tra ìmprese, ma solo se concordato e «non gravemente ini quo» per il creditore.
Chi sgarra sarà punito in automatico, a partire dal giorno successivo alla sca
denza, senza neanche la costituzione in
mora (la richiesta scritta aI debitore), con un interesse dell'B% da sommare aI
tasso di riferimento BCE (ora allo 0,75%). Le nuove regole euopee sui paga
menti entrano finalmente anche nell'ordinamento italiano.
Si applicheranno a tutti i contratti tra imprese o con la
P.A., a partire dal primo gennaio del 2013. E proveranno a stroncare il
rnalcostume più diffuso nel Paese che, sottraendo liquidità preziosa alle
aziende, colloca l'Italia in basso come affdabilità e al primo posto in Europa
per i cronici ritardi: il doppio della media Ue per i pagamenti tra privati, il
triplo con la P.A., in questo caso toccando il re cord di 180 giorni, peggio
anche di Grecia e Spagra, con Francia a 65, Regno Unito a 43, Germania a 36,
Finlandia a 24.
Plaude Confindustria: «Le nuove regole garantiscono tempi
rapidi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, con effetti positivi sulla
competiti- vità delle imprese». Regole severe, dunque. Inserite nel decreto
legislativo con cui il Consiglio dei ministri di mercoledì ha recepito la
direttiva europea del 16 febbraio 2011 e
che oggi dovebbe arrivare al Quirinale per Ia firma. Atto dovuto, ma giunto in
anticipo rispetto aI termine del 16 marzo 2013. «L'Italia è il primo grande
Paese europeo a dare attuazione alla direttiva», sottolinea Palazzo Chigi. In
effetti, solo Cipro e Malta sin qui, hanno fatto prima. Il testo - snello,
appena tre articoli, frutto del lavoro di quattro dicasteri, Sviluppo
economico; Economia, Giustizia, con il coordina mento degli Affari europei -
vincola i rapporti commerciali tra le imprese e tra aziende e P.a. Il tetto di
30 giomi è la norma, con un allungamento a 60, nei casi eccezionali. Tuttavia i
privati possono stabilire nei contratti termini più lunghi e anche un
«interesse moratorio» diverso da quello legale», qui por tato dal 7 all'8%.
Se il debitore è la P.a., invece, il tetto dei 60 giomi non
può rnai essere superato. Mentre quello dei 30 giomi raddoppia a 60 in due casi: imprese pubbliche
e enti che «fomiscono assistenza sanitaria», dunque Asl e ospedali. Nel
perimetro del "pubblico", poi, rientrano «anche sog getti di diritto
privato che si atten- gono però alla disciplina dei contratti pubblici»»,si
legge nella Relazione tecnica. Eventuali scappatoie inserite nelle clausole
contrattuali saranno punite con la nullità, se gravemente inique». Non servirà
dun- que escludere il pagamento degli interessi di mora o il risarcimento dei
costi. Né predeterminare una data di ricevimento della fattura. In tutti questi
casi il giudice dichiara la nullità d'ufficio. Così in tutti gli altri, se c'è
«grave scostamento dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di
buona fede e correttezza».
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