AGGIORNA IL CONTENUTO! Vi consigliamo di aggiornare i contenuti di questo sito cliccando sulla immagine della testata. Grazie! Per partecipare!

giovedì 8 novembre 2012

Pagamenti,30 giorni per liquidare i fornitori


Liquidare i fomitori entro 30 giomi. Al massimo 60, per la Pubblica amministrazione. O più  in là, tra ìmprese, ma solo se concordato e «non gravemente ini quo» per il creditore. Chi sgarra sarà punito in automatico, a partire dal giorno successivo alla sca denza, senza  neanche la costituzione in mora (la richiesta scritta aI debitore), con un interesse dell'B% da sommare aI tasso di riferimento BCE (ora allo 0,75%). Le nuove regole euopee sui paga menti entrano finalmente anche nell'ordinamento italiano.
Si applicheranno a tutti i contratti tra imprese o con la P.A., a partire dal primo gennaio del 2013. E proveranno a stroncare il rnalcostume più diffuso nel Paese che, sottraendo liquidità preziosa alle aziende, colloca l'Italia in basso come affdabilità e al primo posto in Europa per i cronici ritardi: il doppio della media Ue per i pagamenti tra privati, il triplo con la P.A., in questo caso toccando il re cord di 180 giorni, peggio anche di Grecia e Spagra, con Francia a 65, Regno Unito a 43, Germania a 36, Finlandia a 24.
Plaude Confindustria: «Le nuove regole garantiscono tempi rapidi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione, con effetti positivi sulla competiti- vità delle imprese». Regole severe, dunque. Inserite nel decreto legislativo con cui il Consiglio dei ministri di mercoledì ha recepito la direttiva europea  del 16 febbraio 2011 e che oggi dovebbe arrivare al Quirinale per Ia firma. Atto dovuto, ma giunto in anticipo rispetto aI termine del 16 marzo 2013. «L'Italia è il primo grande Paese europeo a dare attuazione alla direttiva», sottolinea Palazzo Chigi. In effetti, solo Cipro e Malta sin qui, hanno fatto prima. Il testo - snello, appena tre articoli, frutto del lavoro di quattro dicasteri, Sviluppo economico; Economia, Giustizia, con il coordina mento degli Affari europei - vincola i rapporti commerciali tra le imprese e tra aziende e P.a. Il tetto di 30 giomi è la norma, con un allungamento a 60, nei casi eccezionali. Tuttavia i privati possono stabilire nei contratti termini più lunghi e anche un «interesse moratorio» diverso da quello legale», qui por tato dal 7 all'8%.
Se il debitore è la P.a., invece, il tetto dei 60 giomi non può rnai essere superato. Mentre quello dei 30 giomi  raddoppia a 60 in due casi: imprese pubbliche e enti che «fomiscono assistenza sanitaria», dunque Asl e ospedali. Nel perimetro del "pubblico", poi, rientrano «anche sog getti di diritto privato che si atten- gono però alla disciplina dei contratti pubblici»»,si legge nella Relazione tecnica. Eventuali scappatoie inserite nelle clausole contrattuali saranno punite con la nullità, se gravemente inique». Non servirà dun- que escludere il pagamento degli interessi di mora o il risarcimento dei costi. Né predeterminare una data di ricevimento della fattura. In tutti questi casi il giudice dichiara la nullità d'ufficio. Così in tutti gli altri, se c'è «grave scostamento dalla prassi commerciale, in contrasto con il principio di buona fede e correttezza». 


Nessun commento: